Controllare la propria compagna con un GPS non configura Stalking
15 Marzo 2016Avellino: Diritto di cronaca – Assoluzione per il Giornalista Marco Fusco.
10 Giugno 2016Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. – Tribunale di Isernia 23.03.2016
Il Tribunale di Isernia, con un’ordinanza 23.03.2016 (resa a definizione di una procedura ex art 702 bis c.p.c.) ha chiarito che la responsabilità dell’amministratore del funzionario o del dipendente, prevista dall’art. 191 co. 4 del T.U. degli Enti Locali, non si configura quando il debito è astrattamente riconoscibile come debito fuori bilancio.
Nel caso specifico, la parte ricorrente ha inteso invocare, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’applicazione dell’art. 191, co. 4 del T.U. Enti Locali, il quale prevede la conseguenza della responsabilità dell’amministratore, funzionario o dipendente, con costituzione del rapporto obbligatorio con il privato fornitore, per le ipotesi in cui vi sia stata acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, ovvero per i casi di obblighi di spesa assunti senza relativo impegno contabile registrato sul bilancio di previsione e attestazione di copertura finanziaria.
Il Tribunale di Isernia, con la richiamata ordinanza, ha evidenziato e dato rilievo decisorio alla proposta eccezione dalla difesa del resistente, patrocinato dallo Studio Giammatteo, secondo cui il debito dell’ Ente nei confronti della ricorrente rientra tra quelli riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 e ciò esclude il sorgere del rapporto obbligatorio con il funzionario amministrativo.