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27 Marzo 2025Introduzione
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), entrato in vigore a pieno regime il 15 luglio 2022, ha riformato in modo strutturale e sistematico la disciplina delle situazioni di difficoltà economico-finanziaria delle imprese. La nuova normativa ha lo scopo di anticipare e gestire tempestivamente le crisi, introducendo strumenti moderni, flessibili e adatti a favorire il risanamento e la continuità aziendale, in linea con la Direttiva UE 2019/1023.
Il presente approfondimento ha lo scopo di illustrare, con linguaggio tecnico e adatto a una platea imprenditoriale, tutte le opportunità offerte dal nuovo impianto normativo, analizzando i presupposti, i requisiti e le modalità operative delle procedure previste.
1. La nozione di crisi e la centralità della prevenzione
Una delle principali innovazioni introdotte dal Codice è la ridefinizione dei concetti di “crisi” e “insolvenza”. La crisi è intesa come la probabilità di futura insolvenza, ovvero la difficoltà a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza, invece, resta la condizione in cui l’impresa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Questa distinzione è fondamentale, perché sposta l’attenzione dalla fase patologica terminale a quella prodromica, aprendo la strada a una gestione attiva, consapevole e preventiva della crisi.
L’articolo 3 del Codice impone all’imprenditore, individuale o collettivo, l’obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, funzionali alla rilevazione tempestiva della crisi e alla perdita della continuità aziendale.
2. Strumenti di allerta e composizione negoziata della crisi
Una delle novità più significative è l’introduzione della “composizione negoziata della crisi”, disciplinata dagli articoli 12 e ss. del Codice.
Tale strumento è finalizzato a favorire il risanamento dell’impresa in difficoltà mediante l’assistenza di un esperto indipendente, iscritto in un apposito elenco nazionale gestito dalle Camere di Commercio.
L’imprenditore può attivare tale procedura tramite una piattaforma telematica nazionale (https://composizionenegoziata.camcom.it), compilando un’autodiagnosi e presentando un’istanza corredata da documentazione contabile e previsionale.
L’accesso alla composizione negoziata non comporta l’automatica pubblicità della crisi, né pregiudica i rapporti con i creditori, salvo che il Tribunale, su istanza dell’imprenditore, adotti misure protettive del patrimonio o autorizzi il pagamento di crediti strategici.
L’obiettivo primario è favorire il dialogo con i creditori e gli stakeholders, evitando l’accesso a procedure giudiziali.
Il presupposto oggettivo è la situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario reversibile, mentre il requisito soggettivo è rappresentato dalla volontà dell’imprenditore di adoperarsi concretamente per il risanamento.
3. Accordi di ristrutturazione dei debiti
Disciplinati dagli articoli 57 e seguenti, gli accordi di ristrutturazione rappresentano una soluzione negoziale volta a consentire all’impresa di superare la crisi mediante un’intesa con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
Questi accordi, una volta omologati dal Tribunale, consentono l’esdebitazione e l’interruzione delle azioni esecutive individuali.
Ne esistono diverse varianti:
Accordi ordinari: richiedono la sottoscrizione di creditori che rappresentino il 60% del passivo, con continuità aziendale.
Accordi agevolati: con il 30% dei crediti, ma solo se l’impresa non è soggetta a istanze di fallimento o se vi è la previsione di soddisfazione integrale dei creditori estranei.
Accordi ad efficacia estesa: nei quali l’efficacia è estesa anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, se l’accordo è omologato.
Gli accordi devono essere attestati da un professionista indipendente e corredati da un piano che dimostri la sostenibilità economica dell’impresa.
4. Il concordato preventivo: liquidatorio e in continuità
Il concordato preventivo, previsto dagli articoli 84 e ss. del Codice, rappresenta uno degli strumenti più complessi e strutturati per la regolazione della crisi. Può avere due finalità: la liquidazione dei beni ovvero la continuità aziendale.
Il concordato in continuità (diretta o indiretta) prevede il proseguimento dell’attività d’impresa, con l’obiettivo di preservare valore, occupazione e patrimonio, anche attraverso la cessione a terzi.
Per poter accedere a questa procedura è necessario:
che l’impresa sia in stato di crisi o di insolvenza attuale o imminente;
che venga presentato un piano dettagliato, redatto con l’ausilio di un professionista indipendente, in grado di garantire il pagamento integrale dei crediti privilegiati e una percentuale minima (almeno pari al 20%) per i chirografari nel caso di continuità.
Nel concordato liquidatorio, invece, non si prevede la prosecuzione dell’attività, ma la vendita dei beni e il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori.
È fondamentale notare che il Codice incentiva la scelta della continuità, considerandola preferenziale rispetto alla mera liquidazione, secondo una logica che punta alla conservazione del valore economico dell’impresa.
5. Liquidazione giudiziale
La liquidazione giudiziale, che ha sostituito il fallimento, è disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del Codice.
Essa si apre con sentenza del Tribunale, su istanza del debitore, di un creditore o del Pubblico Ministero, laddove vi sia accertata insolvenza.
Tra i presupposti oggettivi rientra l’impossibilità attuale dell’impresa di soddisfare le obbligazioni. Quello soggettivo riguarda il superamento delle soglie di fallibilità:
ricavi superiori a 200.000 euro,
attivo patrimoniale superiore a 100.000 euro,
debiti anche non scaduti superiori a 500.000 euro.
Una volta aperta la procedura, il debitore perde l’amministrazione del patrimonio, che è affidata a un curatore nominato dal Tribunale.
Il nuovo Codice privilegia l’aspetto liquidatorio ordinato e non sanzionatorio, mantenendo comunque, accanto alla tutela dei creditori, la possibilità per l’imprenditore meritevole di ottenere l’esdebitazione.
6. La liquidazione controllata per il debitore civile o incapiente
Introdotta per colmare un vuoto normativo a tutela dell’imprenditore minore e del debitore civile, la liquidazione controllata è disciplinata dagli articoli 268 e ss. del Codice.
È rivolta al soggetto non fallibile (es. piccolo imprenditore, artigiano, professionista, consumatore) in stato di insolvenza.
La domanda è presentata dinanzi al Tribunale competente e accompagnata da relazione del gestore della crisi oppure da un professionista incaricato.
L’effetto principale è l’apertura di una procedura finalizzata alla liquidazione dell’attivo per soddisfare i creditori, con l’obiettivo di ottenere l’esdebitazione e ricominciare una nuova attività economica.
7. Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)
L’articolo 64-bis del Codice ha introdotto una procedura ibrida, il cosiddetto “PRO”, ossia il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Si tratta di uno strumento che consente la ristrutturazione del debito anche in assenza di adesione della maggioranza dei creditori, purché il piano sia omologato dal Tribunale.
Il piano deve prevedere il pagamento integrale dei creditori privilegiati, o comunque garantire loro un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, e garantire una distribuzione equa tra le varie classi.
Questa procedura è pensata per quelle situazioni in cui l’impresa non riesce a ottenere il consenso richiesto per l’accordo di ristrutturazione, ma ha comunque una concreta prospettiva di risanamento.
8. L’esdebitazione e la ripartenza
Una delle finalità più importanti del Codice è la possibilità per l’imprenditore onesto ma sfortunato di liberarsi dei debiti residui e ripartire. L’articolo 278 del Codice disciplina infatti l’“esdebitazione del debitore incapiente”, estendendo i benefici previsti già per il sovraindebitamento.
Il debitore che abbia cooperato, agito con correttezza e non sia stato condannato per reati tributari, societari o fallimentari, può ottenere – una sola volta – la liberazione dai debiti non soddisfatti, anche qualora non abbia alcun attivo liquidabile.
Tale misura costituisce un forte incentivo alla collaborazione con l’autorità giudiziaria e all’emersione del disagio economico.
9. Considerazioni conclusive
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa rappresenta un cambiamento culturale, prima ancora che normativo. Superata la visione punitiva della crisi, oggi l’obiettivo del legislatore è tutelare la continuità aziendale e l’economia, anticipando l’emersione delle difficoltà.
Gli strumenti a disposizione degli imprenditori sono molteplici e flessibili: dalla composizione negoziata agli accordi, dal concordato al PRO, sino alla liquidazione controllata per i soggetti minori.
La chiave per utilizzare efficacemente tali strumenti è la tempestività. L’imprenditore avveduto che si affida a un legale esperto può oggi gestire consapevolmente ogni fase della propria attività, minimizzando i rischi e cogliendo le opportunità che il diritto offre.
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