Controllare la propria compagna con un GPS non configura Stalking
15 Marzo 2016
Il Tribunale di Isernia con la ultimissima sentenza n. 215/2016 del 7 marzo 2016 (nella Causa civile n. 845/2009 – Giudice dott. Francesco Iamartino) ha ritenuto sussistente la responsabilità della P.A., sia ai sensi dell’art. 2051 cc sia ai sensi dell’art. 2043 cc, per i danni subiti per la presenza di buche nel manto stradale.
Nella sentenza n. 215/2016 pubblicata il 7 marzo 2016 il Tribunale di Isernia, nella causa patrocinata dallo Studio Giammatteo, afferma testualmente che ” Di scarso pregio sono le deduzioni del convenuto il quale sostiene che ….” La non conformità dello stato di manutenzione della strada pubblica è fonte di responsabilità della PA. solo se determina l’insorgere di una situazione di pericolo con i caratteri propri dell’insidia, ovvero di una situazione caratterizzata, sotto il profilo soggettivo dalla non visibilità del pericolo e sotto il profilo soggettivo della sua imprevedibilità, esclude l’ applicabilità nella fattispecie della responsabilità contrattuale ex art. 2051. Mancando nella fattispecie i predetti elementi cioè la non visibilità e la sua non prevedibilità”. Indubbiamente l’orientamento giurisprudenziale precedentemente dominante escludeva l’applicabilità alla PA. dell’art. 2051 C.C. in considerazione soprattutto del fatto che le caratteristiche di notevole estensione della strada pubblica e di utilizzazione diffusa da parte della collettività impediscono alla PA., proprietaria della strada, l’esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza ai quali è tenuto il custode di una “ res” e che giustificano, in punto di “ratio”, la previsione della forma di responsabilità aggravata ex art. 2051 C.C. Attualmente l’orientamento costante della Suprema Corte, che questo Giudicante condivide in toto, sostiene che la responsabilità per danni da omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche è da ricondurre nell’ambito della responsabilità contrattuale disciplinata tipicamente dall’art. 2051 C.C., salvo che l’effettivo, continuo ed efficace controllo della strada da parte della PA. risulti oggettivamente impossibile avendo riguardo alla notevole estensione del bene e del suo uso, ed in questo caso troverebbe applicazione la responsabilità “aquiliana” o extracontrattuale prevista dall’art. 2043“.